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Statuto
Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 15 Aprile 1972 in Milano.

Rogito notaio Dott. Alessandro Maffi di Milano n. 142874 di rep. N. 19699 di racc. del 15 Aprile 1972.

Aggiornato con modifiche deliberate nell'Assemblea Straordinaria del 6 Marzo 1978.

Aggiornato con modifiche deliberate nell'Assemblea Straordinaria del 28 Maggio 1990.

Aggiornato con modifiche deliberate nell'Assemblea Straordinaria del 1° Giugno 1998.

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

È costituita con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 21, l'Associazione fra le Aziende esercenti l'industria delle Calzature denominata:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI "A.N.C.I." L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro, l'Associazione può avere Delegazioni di rappresentanza secondo deliberazione del Consiglio Direttivo. L'A.N.C.I. aderisce alla Confindustria e alla C.E.C.

Art. 2

L'Associazione si prefigge lo scopo di studiare, patrocinare o promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, iniziative nel campo economico, tecnico e scientifico nell'interesse dell'industria delle calzature.

In modo particolare si propone di:

1. Tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'industria delle calzature e rappresentarla nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità e di organizzazioni economiche nazionali ed estere.
2. Assumere gli interessi sindacali della categoria, discutere e firmare contratti collettivi di lavoro, seguirli nelle varie fasi di interpretazione e di applicazione e rappresentare l'industria delle calzature in tutti i rapporti inerenti l'attività sindacale.
3. Promuovere lo sviluppo dell'istruzione professionale.
4. Curare iniziative e promuovere dibattiti, studi ed intese atte al progressivo miglioramento tecnico, economico e culturale dell'industria e dei suoi dipendenti.
5. Promuovere lo studio dei mercati di approvvigionamento delle materie prime e di quelli di sbocco dei prodotti finiti, con particolare indirizzo a quelli esteri, proponendo eventuali azioni collettive di studio e di propaganda.
6. Promuovere e coordinare iniziative che indirizzino la moda delle calzature, al fine di difendere il prestigio dei prodotti italiani nel mondo.
7. Favorire la conoscenza e la maggiore diffusione delle calzature italiane, promuovendo, gestendo e partecipando a fiere commerciali, esposizioni, convegni di carattere industriale e commerciale, sia in Italia che all'estero, favorendo e facilitando la partecipazione ad essi delle Aziende associate.
8. Assistere gli Associati sia in Italia che all'estero in tutte le loro difficoltà di carattere generale, agevolare la soluzione di controversie fra essi ed i terzi e promuovere accordi atti a migliorare il settore produttivo.
9. Studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, fiscale, doganale, contributivo, ecc. che possano sorgere nei riguardi dell'industria italiana delle calzature, al fine di accertare le necessità delle Aziende associate e dare un'effettiva collaborazione agli Enti e Istituti (ai quali compete autorità in materia) che dovessero emettere disposizioni al riguardo.
10. Collaborare con Organizzazioni Nazionali ed Estere aventi fini analoghi ed in particolare promuovere, mantenere e curare le relazioni con le organizzazioni della C.E.E. e di altri Enti internazionali.

TITOLO II - SOCI

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associate, le imprese a natura industriale, nel campo della produzione di calzature.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà accettare l'adesione all'Associazione di piccole e medie Aziende riunite in gruppi, stabilendone le modalità.

Fatti salvi tutti gli accordi di duplice inquadramento (territoriale e di categoria) ad oggi esistenti, l'adesione di Aziende riunite in gruppi attribuirà, comunque, a ciascuna Azienda la qualità di Associata e conseguentemente obblighi e diritti derivanti dal presente Statuto faranno capo ad ogni singola Impresa. Gli stessi Gruppi si fanno carico di comunicare all'A.N.C.I. i nominativi dei singoli Soci, la loro consistenza occupazionale e le variazioni che potranno intervenire. I Gruppi, nel caso in cui la riscossione contributiva non sia curata direttamente dall'A.N.C.I. dovranno dare comunicazione dell'entità del contributo da attribuire a ciascun Socio all'atto di ogni versamento.

L'Assemblea può nominare soci onorari.

La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda.

La domanda viene indirizzata alla Direzione e sottoposta alla ratifica della Giunta Esecutiva.

Contro il diniego all'ammissione, è previsto il ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà a maggioranza di voti.

Art. 4

Gli Associati si obbligano:
a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione in base allo Statuto stesso;
b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione;
c) a fornire all'Associazione quelle informazioni e notizie che venissero al fine del raggiungimento degli scopi sociali, tenuto conto che da parte dell'A.N.C.I. le informazioni e le notizie fornite saranno tenute scrupolosamente riservate;
d) a far parte dell'Associazione dalla data di ammissione; l'adesione scade il 31 Dicembre dell'anno successivo ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora l'Associato non abbia inviato le proprie dimissioni, per lettera raccomandata, alla sede dell'Associazione, almeno tre mesi prima della scadenza del vincolo associativo;
e) al pagamento dei contributi associativi nella misura e nei termini stabiliti dal presente Statuto e dagli Organi Sociali.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 5

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione degli Associati;
b) dalle quote e contributi annuali ordinari degli Associati;
c) dai redditi patrimoniali;
d) dai contributi straordinari, dai lasciti e dalle donazioni, anche se provenienti da terzi non associati;
e) dai ricavi della vendita di pubblicazioni e dai proventi di altre attività dell'Associazione.
La quota di iscrizione e la misura dei contributi associativi vengono fissate annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
Per quanto attiene ai Gruppi di Aziende accettati nell'Associazione, la misura dei contributi associativi sarà pari ai due terzi di quelli stabiliti annualmente dall'Assemblea, per le aziende singolarmente aderenti.
Le quote associative non sono trasmissibili ad altri soggetti. Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 6

La quota di iscrizione all'Associazione deve essere versata appena verrà notificata l'accettazione della domanda di ammissione.

I contributi annuali ordinari saranno versati secondo le modalità deliberate dall'Assemblea.

Il mancato pagamento delle quote sociali, fa escludere l'Associato dall'esercizio di ogni diritto, compreso quello di partecipare all'Assemblea Generale.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Presidente;
f) i Vice-Presidenti;
g) i Revisori dei Conti;
h) il Tesoriere;
i) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, tranne quella dei Revisori dei Conti.

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, di cui al precedente art. 3, in regola col pagamento dei contributi associativi.

Le Assemblee dei Soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le une e le altre avranno luogo a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo e saranno convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso raccomandato diretto a ciascun associato, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello della convocazione.

Nell'avviso dovranno essere specificati gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché il giorno, la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti o in loro assenza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori e determina le modalità delle votazioni.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno (art. 8) almeno una volta all'anno - entro il 30 Aprile. In quest'ultima sessione si discuterà il Bilancio e la relazione annuale dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata inoltre, dietro richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati ed ancora per iniziativa del Collegio dei Revisori.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno un terzo del numero dei voti spettanti a tutti gli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Agli effetti del voto, il delegato di ogni Azienda associata dovrà risultare munito di necessari poteri, fermo restando che ogni Associato avrà diritto - in ragione del contributo pagato per l'anno precedente che risulti effettuato nonché pervenuto anche entro il 31 Marzo dell'anno successivo - a tanti voti quanti risultino secondo la seguente tabella:

per la parte del contributo compresa:

da L. 300.000 a L. 600.000 1 voto
da L. 600.001 a a L. 2.400.000 1 voto ogni L. 600.000 o frazione superiore a L. 300.000
da L. 2.400.000 a L. 6.000.000 1 voto ogni L. 900.000 o frazione superiore a L. 450.000
da L. 6.000.000 in poi 1 voto ogni L. 1.200.000 o frazione superiore a L. 600.000

Gli importi di cui sopra, sono riferiti al contributo percentuale stabilito di anno in anno dall'Assemblea per i Soci facenti capo a Gruppi territoriali, con automatico adeguamento degli altri contributi.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare alle Assemblee sociali - per delega scritta - da un proprio collaboratore, oppure da un altro Socio avente diritto al voto, il quale non potrà rappresentare, peraltro, per delega più di 7 (sette) associati.

Ogni biennio l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei membri componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, che sono rieleggibili.

La nomina alle cariche sociali avverrà a scheda segreta ed a maggioranza relativa o a votazione palese se accettata all'unanimità.

Le nomine avvenute nel corso del biennio scadono alla fine del biennio medesimo.

Art. 10

Le modifiche statutarie devono essere deliberate per la loro validità da una Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni assunte nelle Assemblee vincolano tutti gli Associati, nessuno escluso, anche se non intervenuti o non rappresentati nell'Assemblea deliberante e anche se dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci che ne delibera il numero, fino ad un massimo di 80 (ottanta) Membri.

Nella nomina dei Consiglieri si procederà in modo che siano rappresentate tutte le principali zone produttrici di calzature.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci che, pur operando nell'ambito del settore calzaturiero, svolgono prevlente attività commerciale.

Al Consiglio Direttivo è demandato di nominare:

a) il Presidente;
b) quattro Vice-Presidenti;
c) un Tesoriere;
d) i membri della Giunta Esecutiva.

Le nomine di cui ai punti a), b), c) e d) devono avvenire fra gli eletti a Membri del Consiglio Direttivo e limitatamente alla nomina del Presidente, la votazione deve avvenire a maggioranza assoluta degli aventi diritto nei primi tre scrutini. Nei successivi sarà sufficiente la maggioranza dei presenti.

Le nomine di cui ai punti b), c) e d) avvengono su di una eventuale proposta del Presidente. Inoltre, al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

1. nominare Commissioni per determinati scopi e lavori (alle riunioni delle commissioni possono essere invitati anche esperti estranei all'Associazione);
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. decidere sui ricorsi contro le mancate ammissioni di Soci;
4. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria Amministrazione, salvo quanto espressamente demandato ai poteri della Giunta Esecutiva;
5. deliberare sulle questioni di maggiore importanza, riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto e secondo le direttive fissate dall'Assemblea;
6. redigere il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ogni anno;
7. discutere ed approvare entro il 30 Aprile di ogni anno il conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
8. determinare la data e le modalità di convocazione dell'Assemblea;
9. deliberare, in caso di ricorso, contro la decadenza dalla qualità di Associato;
10. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
11. delegare parte dei suoi poteri alla Giunta Esecutiva.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno dieci dei suoi Membri, salvo casi di urgenza, con quindici giorni di preavviso, mediante avviso scritto.

In ogni caso, esso si riunirà almeno due volte all'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo e per la determinazione della politica associativa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue delibere sono valide se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, compresi gli astenuti.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. In caso di votazione segreta con parità di voti, la votazione si ripeterà.

I Revisori dei Conti, su invito del Presidente, possono intervenire alle riunioni del Consiglio con parere consultivo.

Il Consiglio potrà riunirsi sia nella Sede Sociale, sia altrove, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non parteciperanno alle riunioni, senza giustificato motivo, vengono ritenuti dimissionari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore dell'Associazione, il quale redige il verbale.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 13

In seno al Consiglio Direttivo sarà costituita una Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dai quattro Vice-Presidenti, dagli ex Presidenti eletti nell'ultimo quinquennio, se membri del Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e completata da dodici Membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più membri della Giunta, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione.

I Membri della Giunta così nominati restano in carica sino al Consiglio successivo.

È compito della Giunta decidere su tutte le questioni entro i limiti delle competenze per essa fissate dal Consiglio Direttivo, svolgere tutte le funzioni ad essa delegate e il sostituirsi al Consiglio, nei casi d'urgenza.

In quest'ultimo caso le deliberazioni della Giunta saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In particolare la Giunta decide:
a) sull'ammissione dei Soci;
b) sulla decadenza dalla qualità di Socio;
c) sulla nomina del Direttore dell'Associazione, determinandone i compiti e stabilendone i compensi;
d) sull'organico del personale dell'Associazione;
e) sull'acquisto e la vendita di automezzi, macchine e mobili per ufficio e lavori di adattamento della Sede;
f) sulla nomina di rappresentanti dell'Associazione presso Enti Nazionali od Internazionali, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed organizzazioni in genere;
g) sulla nomina di Commissioni, Gruppi di lavoro, Comitati tecnici per determinati scopi e lavori.

La Giunta inoltre predispone il bilancio preventivo ed il Conto consuntivo ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio. Ha infine la facoltà di nominare, in seno al Consiglio Direttivo, ad integrazione del numero legale ed in ogni caso non superiore a sei delegati di zona, quali rappresentanti di eventuali gruppi di nuove aziende associate.

Le nomine di cui sopra scadono alla data della convocazione dell'Assemblea ordinaria, la quale delibererà le eventuali convalide a Consiglieri dei delegati di zona nominati dalla Giunta Esecutiva.

La Giunta delibera con la presenza di almeno nove dei suoi Membri a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali della Giunta sono redatti a cura del Direttore e portano le firme del Presidente e del Direttore.

All'inizio di ogni riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente.

Dei verbali della Giunta verrà data comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Membri della Giunta decadono con il Consiglio e sono rieleggibili, tenendo presente la necessità di una ragionevole rotazione.

ORGANI DI PRESIDENZA

Art. 14

Il Comitato di Presidenza è così composto: dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere e dai Past-President ed affianca il Presidente, su sua convocazione, nell'elaborazione delle strategie e delle problematiche afferenti l'attività associativa.

Il Presidente ha facoltà di invito ai lavori della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo di associati non eletti in tali organi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione giudizialmente ed extra-giudizialmente.

Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva e prende tutte le determinazioni necessarie per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei Vice-Presidenti. Il Presidente può delegare ad uno dei Vice-Presidenti oppure, a taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente Statuto; le relative deliberazioni di delega debbono essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

In assenza del Presidente, ha la firma dell'Associazione il più anziano di età dei Vice-Presidenti.

Il Presidente dura in carica due anni e potrà essere riconfermato per un secondo biennio. Trascorso un biennio di interruzione, potrà essere rieletto.

I Vice-Presidenti sono preposti, su designazione del Presidente, ai settori fondamentali in cui si articola l'attività dell'Associazione.

Essi riferiscono al Presidente per l'opportuno coordinamento circa i programmi e l'attività del settore.

I Vice-Presidenti decadono dalla loro carica con il Presidente e in ogni caso con la nomina dei successori. Sono rieleggibili e non possono durare in carica consecutivamente per più di sei anni.

Art. 15

Il Direttore dell'Associazione deve essere scelto al di fuori di Ditte associate e sarà nominato dalla Giunta Esecutiva.

Il Direttore provvede, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente, alla gestione ordinaria dell'A.N.C.I., alla direzione degli uffici, all'assunzione, alla disciplina e al licenziamento del personale.

Il Direttore deve dedicare all'Associazione tutta la sua attività e non può occuparsi di altri incarichi ed incombenze, se non autorizzato da una specifica deliberazione della Giunta Esecutiva.

Art. 16

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo di ogni anno viene redatto il conto consuntivo da presentarsi al Consiglio Direttivo, che disporrà per la sua presentazione entro il 30 Aprile successivo all'Assemblea Generale ordinaria, come stabilito dall'art. 9.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Tesoriere e da una relazione dei Revisori dei Conti, i quali seguono e controllano la contabilità e la cassa nel corso dell'esercizio finanziario ed alla fine di esso esaminano e controllano il conto consuntivo.

REVISORI DEI CONTI

Art. 16/bis

I Revisori dei Conti saranno nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Uno dei Revisori, che sarà Presidente del Collegio, dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I Revisori durano in carica per un biennio e sono rieleggibili. La carica di Revisori dei Conti è retribuita e la retribuzione verrà stabilita dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione.

I Revisori possono essere revocati per causa grave.

TESORIERE

Art. 16/ter

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo su eventuale proposta del Presidente.

Sovrintende, in conformità al bilancio preventivo, alle direttive del Presidente, all'amministrazione e a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria; riferisce alla Giunta e al Consiglio Direttivo in materia di progetto di bilancio preventivo e bilancio consuntivo e presenta in Assemblea una relazione al bilancio.

Art. 17

Tutte le controversie che nasceranno fra gli Associati in conseguenza del rapporto associativo e fra gli Associati e l'Associazione, dovranno essere deferite, per la loro soluzione, ad un Collegio Arbitrale di Probiviri composto dagli ex Presidenti, tuttora consiglieri e da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo, ogni due anni, scegliendo fra i Consiglieri più anziani di carica.

Il Collegio deciderà senza formalità ed in via di equità.

Detto Collegio di Probiviri si attiverà anche in occasione dei rinnovi delle cariche, delle nomine di esponenti del settore in organismi nazionali ed internazionali per fornire alla Giunta Esecutiva le indicazioni che riterrà più idonee.

Art. 18

L'Associato che venisse meno agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi di particolare gravità, potrà essere richiamato od anche escluso dall'Associazione con delibera della Giunta Esecutiva.

Contro tale deliberazione, l'Associato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo che deciderà inappellabilmente.

Art. 19

L'Associazione non ha limiti di durata; ove però venga chiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei Soci, nonché dei voti, dovrà essere convocata apposita Assemblea Generale straordinaria per deliberare in proposito.

Per tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, da spedirsi almeno tre mesi prima, varranno le norme già stabilite per le Assemblee generali, ma lo scioglimento avverrà solo nel caso che venga approvato da una maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli Associati.

In caso di scioglimento le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 21

È costituito nell'ambito dell'Associazione, un gruppo GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA CALZATURIERA, al quale possono aderire tutti i figli di imprenditori calzaturieri ed i dirigenti calzaturieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni; gli stessi potranno permanere nel gruppo fino al compimento del quarantesimo annodi età.

Il Presidente ed un delegato del Gruppo Giovani Imprenditori potranno partecipare, con diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo divenendone membri a tutti gli effetti.

Il Presidente del Gruppo Giovani sarà permanentemente invitato ai lavori della Giunta Esecutiva.

Al Gruppo Giovani può essere attribuito un contributo finanziario, deliberato ogni anno, anche in rapporto all'entità della raccolta dei contributi associativi.

Il funzionamento del Gruppo Giovani è affidato al loro Regolamento, purché sia in armonia con lo Statuto e la politica generale dell'Associazione.

NORME TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie approvate negli anni precedenti sono soppresse.

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