Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 15 Aprile 1972 in Milano.
Rogito notaio Dott. Alessandro Maffi di Milano n. 142874 di rep. N. 19699 di racc. del 15 Aprile 1972.
Aggiornato con modifiche deliberate nell'Assemblea Straordinaria del 6 Marzo 1978.
Aggiornato con modifiche deliberate nell'Assemblea Straordinaria del 28 Maggio 1990.
Aggiornato con modifiche deliberate nell'Assemblea Straordinaria del 1° Giugno 1998.
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Art. 1
È costituita con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 21,
l'Associazione fra le Aziende esercenti l'industria delle Calzature
denominata:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI "A.N.C.I."
L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro, l'Associazione
può avere Delegazioni di rappresentanza secondo deliberazione del
Consiglio Direttivo. L'A.N.C.I. aderisce alla Confindustria e alla
C.E.C.
Art. 2
L'Associazione si prefigge lo scopo di studiare, patrocinare o
promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, iniziative nel
campo economico, tecnico e scientifico nell'interesse dell'industria
delle calzature.
In modo particolare si propone di:
1. Tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'industria
delle calzature e rappresentarla nei confronti di qualsiasi
amministrazione o autorità e di organizzazioni economiche nazionali
ed estere.
2. Assumere gli interessi sindacali della categoria, discutere e
firmare contratti collettivi di lavoro, seguirli nelle varie fasi di
interpretazione e di applicazione e rappresentare l'industria delle
calzature in tutti i rapporti inerenti l'attività sindacale.
3. Promuovere lo sviluppo dell'istruzione professionale.
4. Curare iniziative e promuovere dibattiti, studi ed intese atte al
progressivo miglioramento tecnico, economico e culturale
dell'industria e dei suoi dipendenti.
5. Promuovere lo studio dei mercati di approvvigionamento delle
materie prime e di quelli di sbocco dei prodotti finiti, con
particolare indirizzo a quelli esteri, proponendo eventuali azioni
collettive di studio e di propaganda.
6. Promuovere e coordinare iniziative che indirizzino la moda delle
calzature, al fine di difendere il prestigio dei prodotti italiani
nel mondo.
7. Favorire la conoscenza e la maggiore diffusione delle calzature
italiane, promuovendo, gestendo e partecipando a fiere commerciali,
esposizioni, convegni di carattere industriale e commerciale, sia in
Italia che all'estero, favorendo e facilitando la partecipazione ad
essi delle Aziende associate.
8. Assistere gli Associati sia in Italia che all'estero in tutte le
loro difficoltà di carattere generale, agevolare la soluzione di
controversie fra essi ed i terzi e promuovere accordi atti a
migliorare il settore produttivo.
9. Studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico,
fiscale, doganale, contributivo, ecc. che possano sorgere nei
riguardi dell'industria italiana delle calzature, al fine di
accertare le necessità delle Aziende associate e dare un'effettiva
collaborazione agli Enti e Istituti (ai quali compete autorità in
materia) che dovessero emettere disposizioni al riguardo.
10. Collaborare con Organizzazioni Nazionali ed Estere aventi fini
analoghi ed in particolare promuovere, mantenere e curare le
relazioni con le organizzazioni della C.E.E. e di altri Enti
internazionali.
TITOLO II -
SOCI
Art. 3
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associate, le
imprese a natura industriale, nel campo della produzione di
calzature.
Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà
accettare l'adesione all'Associazione di piccole e medie Aziende
riunite in gruppi, stabilendone le modalità.
Fatti salvi tutti gli accordi di duplice inquadramento (territoriale
e di categoria) ad oggi esistenti, l'adesione di Aziende riunite in
gruppi attribuirà, comunque, a ciascuna Azienda la qualità di
Associata e conseguentemente obblighi e diritti derivanti dal
presente Statuto faranno capo ad ogni singola Impresa. Gli stessi
Gruppi si fanno carico di comunicare all'A.N.C.I. i nominativi dei
singoli Soci, la loro consistenza occupazionale e le variazioni che
potranno intervenire. I Gruppi, nel caso in cui la riscossione
contributiva non sia curata direttamente dall'A.N.C.I. dovranno dare
comunicazione dell'entità del contributo da attribuire a ciascun
Socio all'atto di ogni versamento.
L'Assemblea può nominare soci onorari.
La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Azienda.
La domanda viene indirizzata alla Direzione e sottoposta alla
ratifica della Giunta Esecutiva.
Contro il diniego all'ammissione, è previsto il ricorso al Consiglio
Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà a maggioranza di
voti.
Art. 4
Gli Associati si obbligano:
a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni
adottate dagli organi dell'Associazione in base allo Statuto stesso;
b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le
direttive dell'Associazione;
c) a fornire all'Associazione quelle informazioni e notizie che
venissero al fine del raggiungimento degli scopi sociali, tenuto
conto che da parte dell'A.N.C.I. le informazioni e le notizie
fornite saranno tenute scrupolosamente riservate;
d) a far parte dell'Associazione dalla data di ammissione;
l'adesione scade il 31 Dicembre dell'anno successivo ed in seguito
si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora
l'Associato non abbia inviato le proprie dimissioni, per lettera
raccomandata, alla sede dell'Associazione, almeno tre mesi prima
della scadenza del vincolo associativo;
e) al pagamento dei contributi associativi nella misura e nei
termini stabiliti dal presente Statuto e dagli Organi Sociali.
QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 5
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione degli Associati;
b) dalle quote e contributi annuali ordinari degli Associati;
c) dai redditi patrimoniali;
d) dai contributi straordinari, dai lasciti e dalle donazioni, anche
se provenienti da terzi non associati;
e) dai ricavi della vendita di pubblicazioni e dai proventi di altre
attività dell'Associazione.
La quota di iscrizione e la misura dei contributi associativi
vengono fissate annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta
del Consiglio Direttivo.
Per quanto attiene ai Gruppi di Aziende accettati nell'Associazione,
la misura dei contributi associativi sarà pari ai due terzi di
quelli stabiliti annualmente dall'Assemblea, per le aziende
singolarmente aderenti.
Le quote associative non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti
agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 6
La quota di iscrizione all'Associazione deve essere versata appena
verrà notificata l'accettazione della domanda di ammissione.
I contributi annuali ordinari saranno versati secondo le modalità
deliberate dall'Assemblea.
Il mancato pagamento delle quote sociali, fa escludere l'Associato
dall'esercizio di ogni diritto, compreso quello di partecipare
all'Assemblea Generale.
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Presidente;
f) i Vice-Presidenti;
g) i Revisori dei Conti;
h) il Tesoriere;
i) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite, tranne quella dei Revisori dei
Conti.
Art. 8
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, di cui al
precedente art. 3, in regola col pagamento dei contributi
associativi.
Le Assemblee dei Soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le une e le altre avranno luogo a seguito della deliberazione del
Consiglio Direttivo e saranno convocate dal Presidente o da chi ne
fa le veci, mediante avviso raccomandato diretto a ciascun
associato, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello della
convocazione.
Nell'avviso dovranno essere specificati gli argomenti posti
all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza
nonché il giorno, la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda
convocazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in
sua assenza da uno dei Vice-Presidenti o in loro assenza, dal più
anziano di età dei Consiglieri presenti.
L'Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori e determina le
modalità delle votazioni.
Art. 9
L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo creda opportuno (art. 8) almeno una volta all'anno -
entro il 30 Aprile. In quest'ultima sessione si discuterà il
Bilancio e la relazione annuale dell'Associazione.
L'Assemblea può essere convocata inoltre, dietro richiesta scritta
di almeno un decimo degli Associati ed ancora per iniziativa del
Collegio dei Revisori.
In prima convocazione l'Assemblea è
validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno
un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati. In seconda
convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei voti rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il
voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli
Associati; in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di
tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno un
terzo del numero dei voti spettanti a tutti gli Associati e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Agli effetti
del voto, il delegato di ogni Azienda associata dovrà risultare
munito di necessari poteri, fermo restando che ogni Associato avrà
diritto - in ragione del contributo pagato per l'anno precedente che
risulti effettuato nonché pervenuto anche entro il 31 Marzo
dell'anno successivo - a tanti voti quanti risultino secondo la
seguente tabella:
per la parte del contributo compresa:
| da L. 300.000 a L. 600.000 |
1 voto |
|
| da L. 600.001
a a L. 2.400.000 |
1 voto ogni L. 600.000 o frazione superiore a L. 300.000 |
|
| da L. 2.400.000
a L. 6.000.000 |
1 voto ogni L. 900.000 o frazione superiore a L. 450.000 |
|
| da L. 6.000.000 in poi |
1 voto ogni L. 1.200.000 o frazione superiore a L. 600.000 |
Gli importi di cui sopra, sono riferiti al contributo percentuale
stabilito di anno in anno dall'Assemblea per i Soci facenti capo a
Gruppi territoriali, con automatico adeguamento degli altri
contributi.
Ogni Associato potrà farsi rappresentare alle Assemblee sociali -
per delega scritta - da un proprio collaboratore, oppure da un altro
Socio avente diritto al voto, il quale non potrà rappresentare,
peraltro, per delega più di 7 (sette) associati.
Ogni biennio l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei membri
componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, che sono
rieleggibili.
La nomina alle cariche sociali avverrà a scheda segreta ed a
maggioranza relativa o a votazione palese se accettata
all'unanimità.
Le nomine avvenute nel corso del biennio scadono alla fine del
biennio medesimo.
Art. 10
Le modifiche statutarie devono essere deliberate per la loro
validità da una Assemblea straordinaria.
Le deliberazioni assunte nelle Assemblee vincolano tutti gli
Associati, nessuno escluso, anche se non intervenuti o non
rappresentati nell'Assemblea deliberante e anche se dissenzienti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci che ne
delibera il numero, fino ad un massimo di 80 (ottanta) Membri.
Nella nomina dei Consiglieri si procederà in modo che siano
rappresentate tutte le principali zone produttrici di calzature.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci che, pur
operando nell'ambito del settore calzaturiero, svolgono prevlente
attività commerciale.
Al Consiglio Direttivo è demandato di nominare:
a) il Presidente;
b) quattro Vice-Presidenti;
c) un Tesoriere;
d) i membri della Giunta Esecutiva.
Le nomine di cui ai punti a), b), c) e d) devono avvenire fra gli
eletti a Membri del Consiglio Direttivo e limitatamente alla nomina
del Presidente, la votazione deve avvenire a maggioranza assoluta
degli aventi diritto nei primi tre scrutini. Nei successivi sarà
sufficiente la maggioranza dei presenti.
Le nomine di cui ai punti b), c) e d) avvengono su di una
eventuale proposta del Presidente. Inoltre, al Consiglio Direttivo
sono demandati i seguenti compiti:
1. nominare Commissioni per determinati scopi e lavori (alle
riunioni delle commissioni possono essere invitati anche esperti
estranei all'Associazione);
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. decidere sui ricorsi contro le mancate ammissioni di Soci;
4. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
che ecceda l'ordinaria Amministrazione, salvo quanto espressamente
demandato ai poteri della Giunta Esecutiva;
5. deliberare sulle questioni di maggiore importanza, riguardanti
l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità
previste dall'art. 2 del presente Statuto e secondo le direttive
fissate dall'Assemblea;
6. redigere il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ogni
anno;
7. discutere ed approvare entro il 30 Aprile di ogni anno il conto
consuntivo da presentare all'Assemblea;
8. determinare la data e le modalità di convocazione dell'Assemblea;
9. deliberare, in caso di ricorso, contro la decadenza dalla qualità
di Associato;
10. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
11. delegare parte dei suoi poteri alla Giunta Esecutiva.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
o su richiesta di almeno dieci dei suoi Membri, salvo casi di
urgenza, con quindici giorni di preavviso, mediante avviso scritto.
In ogni caso, esso si riunirà almeno due volte all'anno per
l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo e per la determinazione
della politica associativa.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono
presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue delibere sono
valide se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti,
compresi gli astenuti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. In
caso di votazione segreta con parità di voti, la votazione si
ripeterà.
I Revisori dei Conti, su invito del Presidente, possono
intervenire alle riunioni del Consiglio con parere consultivo.
Il Consiglio potrà riunirsi sia nella Sede Sociale, sia altrove,
secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione.
I Consiglieri che per tre volte consecutive non parteciperanno
alle riunioni, senza giustificato motivo, vengono ritenuti
dimissionari.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore
dell'Associazione, il quale redige il verbale.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 13
In seno al Consiglio Direttivo sarà costituita una Giunta
Esecutiva, composta dal Presidente, dai quattro Vice-Presidenti,
dagli ex Presidenti eletti nell'ultimo quinquennio, se membri del
Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e completata da dodici Membri
eletti dal Consiglio Direttivo.
Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più membri della
Giunta, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione.
I Membri della Giunta così nominati restano in carica sino al
Consiglio successivo.
È compito della Giunta decidere su tutte le questioni entro i
limiti delle competenze per essa fissate dal Consiglio Direttivo,
svolgere tutte le funzioni ad essa delegate e il sostituirsi al
Consiglio, nei casi d'urgenza.
In quest'ultimo caso le deliberazioni della Giunta saranno
sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In particolare la Giunta decide:
a) sull'ammissione dei Soci;
b) sulla decadenza dalla qualità di Socio;
c) sulla nomina del Direttore dell'Associazione, determinandone i
compiti e stabilendone i compensi;
d) sull'organico del personale dell'Associazione;
e) sull'acquisto e la vendita di automezzi, macchine e mobili per
ufficio e lavori di adattamento della Sede;
f) sulla nomina di rappresentanti dell'Associazione presso Enti
Nazionali od Internazionali, Amministrazioni, Istituzioni,
Commissioni ed organizzazioni in genere;
g) sulla nomina di Commissioni, Gruppi di lavoro, Comitati tecnici
per determinati scopi e lavori.
La Giunta inoltre predispone il bilancio preventivo ed il Conto
consuntivo ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio. Ha
infine la facoltà di nominare, in seno al Consiglio Direttivo, ad
integrazione del numero legale ed in ogni caso non superiore a sei
delegati di zona, quali rappresentanti di eventuali gruppi di nuove
aziende associate.
Le nomine di cui sopra scadono alla data della convocazione
dell'Assemblea ordinaria, la quale delibererà le eventuali convalide
a Consiglieri dei delegati di zona nominati dalla Giunta Esecutiva.
La Giunta delibera con la presenza di almeno nove dei suoi Membri
a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente. I verbali della Giunta sono redatti a cura del
Direttore e portano le firme del Presidente e del Direttore.
All'inizio di ogni riunione viene data lettura del verbale della
riunione precedente.
Dei verbali della Giunta verrà data comunicazione al Consiglio
Direttivo.
I Membri della Giunta decadono con il Consiglio e sono
rieleggibili, tenendo presente la necessità di una ragionevole
rotazione.
ORGANI DI PRESIDENZA
Art. 14
Il Comitato di Presidenza è così composto: dal Presidente, dai
Vice-Presidenti, dal Tesoriere e dai Past-President ed affianca il
Presidente, su sua convocazione, nell'elaborazione delle strategie e
delle problematiche afferenti l'attività associativa.
Il Presidente ha facoltà di invito ai lavori della Giunta
Esecutiva e del Consiglio Direttivo di associati non eletti in tali
organi.
Il Presidente rappresenta l'Associazione giudizialmente ed
extra-giudizialmente.
Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni prese
dall'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta
Esecutiva e prende tutte le determinazioni necessarie per lo
sviluppo dell'attività dell'Associazione.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito
da uno dei Vice-Presidenti. Il Presidente può delegare ad uno dei
Vice-Presidenti oppure, a taluno dei componenti del Consiglio
Direttivo, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente
Statuto; le relative deliberazioni di delega debbono essere portate
a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.
In assenza del Presidente, ha la firma dell'Associazione il più
anziano di età dei Vice-Presidenti.
Il Presidente dura in carica due anni e potrà essere riconfermato
per un secondo biennio. Trascorso un biennio di interruzione, potrà
essere rieletto.
I Vice-Presidenti sono preposti, su designazione del Presidente,
ai settori fondamentali in cui si articola l'attività
dell'Associazione.
Essi riferiscono al Presidente per l'opportuno coordinamento
circa i programmi e l'attività del settore.
I Vice-Presidenti decadono dalla loro carica con il Presidente e
in ogni caso con la nomina dei successori. Sono rieleggibili e non
possono durare in carica consecutivamente per più di sei anni.
Art. 15
Il Direttore dell'Associazione deve essere scelto al di fuori di
Ditte associate e sarà nominato dalla Giunta Esecutiva.
Il Direttore provvede, sotto la sorveglianza ed il controllo del
Presidente, alla gestione ordinaria dell'A.N.C.I., alla direzione
degli uffici, all'assunzione, alla disciplina e al licenziamento del
personale.
Il Direttore deve dedicare all'Associazione tutta la sua attività
e non può occuparsi di altri incarichi ed incombenze, se non
autorizzato da una specifica deliberazione della Giunta Esecutiva.
Art. 16
L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Entro il 31 Marzo di ogni anno viene redatto il conto
consuntivo da presentarsi al Consiglio Direttivo, che disporrà per
la sua presentazione entro il 30 Aprile successivo all'Assemblea
Generale ordinaria, come stabilito dall'art. 9.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Tesoriere
e da una relazione dei Revisori dei Conti, i quali seguono e
controllano la contabilità e la cassa nel corso dell'esercizio
finanziario ed alla fine di esso esaminano e controllano il conto
consuntivo.
REVISORI DEI CONTI
Art. 16/bis
I Revisori dei Conti saranno nominati dall'Assemblea in numero di
tre effettivi e due supplenti. Uno dei Revisori, che sarà Presidente
del Collegio, dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali
dei Conti.
I Revisori durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.
La carica di Revisori dei Conti è retribuita e la retribuzione verrà
stabilita dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione.
I Revisori possono essere revocati per causa grave.
TESORIERE
Art. 16/ter
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo su eventuale
proposta del Presidente.
Sovrintende, in conformità al bilancio preventivo, alle direttive
del Presidente, all'amministrazione e a tutti gli atti della
gestione economica e finanziaria; riferisce alla Giunta e al
Consiglio Direttivo in materia di progetto di bilancio preventivo e
bilancio consuntivo e presenta in Assemblea una relazione al
bilancio.
Art. 17
Tutte le controversie che nasceranno fra gli Associati in
conseguenza del rapporto associativo e fra gli Associati e
l'Associazione, dovranno essere deferite, per la loro soluzione, ad
un Collegio Arbitrale di Probiviri composto dagli ex Presidenti,
tuttora consiglieri e da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo,
ogni due anni, scegliendo fra i Consiglieri più anziani di carica.
Il Collegio deciderà senza formalità ed in via di equità.
Detto Collegio di Probiviri si attiverà anche in occasione dei
rinnovi delle cariche, delle nomine di esponenti del settore in
organismi nazionali ed internazionali per fornire alla Giunta
Esecutiva le indicazioni che riterrà più idonee.
Art. 18
L'Associato che venisse meno agli obblighi del presente Statuto o
per altri motivi di particolare gravità, potrà essere richiamato od
anche escluso dall'Associazione con delibera della Giunta Esecutiva.
Contro tale deliberazione, l'Associato potrà ricorrere al
Consiglio Direttivo che deciderà inappellabilmente.
Art. 19
L'Associazione non ha limiti di durata; ove però venga chiesto lo
scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati
rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei Soci, nonché
dei voti, dovrà essere convocata apposita Assemblea Generale
straordinaria per deliberare in proposito.
Per tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, da
spedirsi almeno tre mesi prima, varranno le norme già stabilite per
le Assemblee generali, ma lo scioglimento avverrà solo nel caso che
venga approvato da una maggioranza di almeno tre quarti dei voti
degli Associati.
In caso di scioglimento le eventuali attività residue possono
essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe,
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
previsto dalla legge.
Art. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
si fa riferimento alle norme di legge.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
Art. 21
È costituito nell'ambito dell'Associazione, un
gruppo GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA CALZATURIERA, al quale
possono aderire tutti i figli di imprenditori calzaturieri ed i
dirigenti calzaturieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni; gli
stessi potranno permanere nel gruppo fino al compimento del
quarantesimo annodi età.
Il Presidente ed un delegato del Gruppo Giovani
Imprenditori potranno partecipare, con diritto di voto, ai lavori
del Consiglio Direttivo divenendone membri a tutti gli effetti.
Il Presidente del Gruppo Giovani sarà
permanentemente invitato ai lavori della Giunta Esecutiva.
Al Gruppo Giovani può essere attribuito un
contributo finanziario, deliberato ogni anno, anche in rapporto
all'entità della raccolta dei contributi associativi.
Il funzionamento del Gruppo Giovani è affidato al
loro Regolamento, purché sia in armonia con lo Statuto e la politica
generale dell'Associazione.
NORME TRANSITORIE
Le disposizioni transitorie approvate negli anni
precedenti sono soppresse.
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